Specialista in contenziosi tributari
Lo studio dell’Avv. Livio TARIO si occupa prevalentemente di contenziosi tributari

Avv. Livio Tario
L’avv. Livio Tario, professionalmente, prima di intraprendere la professione legale, è stato Ispettore nella Guardia di Finanza, per oltre 22 anni, impiegato in tutti gli aspetti operativi del Corpo ed in particolare quelli attinenti alle verifiche fiscali.
Sin dall’inizio l’attività professionale è stata indirizzata, quasi esclusivamente, verso il contenzioso tributario e per acquisire maggiore preparazione sono stati frequentati corsi specifici attinenti l’aspetto processuale tributario.
Argomenti trattati con successo

Rivalutazione Terreni ex art. 7 L.28.12.2001 n.448
Una volta effettuata la rivalutazione mediante perizia estimativa asseverata, ed una volta pagate le imposte sostitutive, la rivalutazione è perfezionata ed il valore della perizia asseverata è il nuovo valore minimo di riferimento.
Ciò significa che se il terreno rivalutato viene venduto ad un valore superiore a quello di perizia si verifica una plusvalenza tra tale valore e quello di vendita soggetto alla tassazione ordinaria.
Se il prezzo di vendita è inferiore a quello della perizia non può essere disconosciuta la rivalutazione effettuata in quanto non c’è una disposizione normativa dalla quale si possa ricavare l’invalidità della rivalutazione già perfezionatasi.
Questo in una recentissima sentenza della Corte Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano.

Interposizione fittizia di persone
Nell’accertamento tributario la “presunta” interposizione fittizia di persone deve essere accuratamente provata dall’Ufficio che intende contestarla.
Non basta l’illustrazione di alcune operazioni avvenute in un ristretto lasso di tempo per acclarare l’avvenuta interposizione.
Perché si abbia interposizione fittizia è necessario, quale presupposto, la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interponente e dell’interposto ma anche del terzo contraente il quale deve indirizzare la propria volontà in modo tale da assumere diritti e obblighi nei confronti dell’interponente.
Così ha deciso recentemente la Corte Giustizia Tributaria di primo grado di Varese

Spesometro
Se nel corso del contraddittorio il
contribuente, pur rappresentando le tipologie di beni di cui è intestatario e
dei costi sostenuti per l’acquisto e/o il mantenimento di tali cespiti, non
produce la documentazione sottostante
ovvero non evidenzia come abbia ottenuto i fondi e l’ufficio non effettua
specifiche richieste in tal senso limitandosi ad acquisire la memoria
presentata dal contribuente, il contribuente non perde la facoltà di esibire la
documentazione probatoria nella successiva fase contenziosa.
Corte Giustizia Tributaria di primo grado
di Como.